Onorevoli Deputati! - Con l'Accordo su previdenza, lavoro e competitività, del 23 luglio scorso, tra Governo e parti sociali, è stato raggiunto un obiettivo di grande rilievo: l'individuazione, in piena condivisione, delle misure da intraprendere per promuovere una crescita economica duratura, equilibrata e sostenibile, dal punto di vista finanziario e sociale.
I settori d'intervento sono stati riguardati attraverso una duplice prospettiva temporale.
È stata valutata, cioè, la necessità di un intervento riformatore di estrema ampiezza e di particolare profondità, volto a rendere gli istituti presi in considerazione più aderenti alle istanze sociali ed economiche oggi presenti, e, nel contempo, si è provveduto a proiettare le modifiche delineate in un prossimo futuro nel quale le stesse verranno a contatto con dinamiche diverse delle quali dovranno reggere l'urto.
In tal modo può dirsi che si è agito in modo strategico, in quanto sono stati elaborati una serie di interventi volti tutti all'ottenimento, con diverse tappe temporali, di un disegno riformatore unitario, cementato dall'obiettivo comune di una maggiore crescita ed equità.
La rilevanza delle scelte operate è facilmente descrivibile: risiede, primariamente, nella piena condivisione dei settori d'intervento, selezionati attraverso i numerosi incontri che hanno dato vita all'Accordo, e nella valenza degli stessi, idonei, ciascuno pro quota, a connotare il percorso lavorativo di uomini e di donne. Si spazia, infatti, dal momento costitutivo del rapporto di lavoro alla sua estinzione, con riferimento al versante previdenziale.
Non può, del resto, negarsi che poche attività hanno attinenze così strette con lo stesso percorso evolutivo dell'uomo quanto il lavoro, che accompagna l'individuo nella sua crescita e influisce fortemente nelle sue interrelazioni sociali.
In questo senso può sicuramente affermarsi che una migliore qualità del lavoro non solo genera una migliore qualità della vita, ma che contribuisce alla crescita e al miglioramento dell'intero sistema-Paese.
Le modifiche proposte nel presente disegno di legge vanno inserite nell'attuale panorama internazionale caratterizzato, oggi più che mai, da una parte, da un'accelerazione dei processi concorrenziali a fronte delle nuove realtà dei Paesi emergenti e, dall'altra, da una crescente richiesta di formazione, per la velocità con la quale si avvicendano le stesse regole tecnico-produttive.
Nel contempo occorre tenere conto dell'incidenza della normativa comunitaria che contribuisce in modo sostanziale alla definizione di interventi riformatori nei settori in argomento e, spesso, anche all'attribuzione di una certa tabella di marcia.
È evidente che il nostro Paese, per essere in grado di competere adeguatamente, dovrà dare il giusto rilievo a fattori quali la riqualificazione professionale e la capacità innovativa, tenendo conto anche dei cambiamenti demografici che rendono essenziale la partecipazione di tutte le risorse disponibili per contribuire alla crescita del Paese.
In questo senso, risultano sicuramente fondamentali le misure dedicate ai soggetti cosiddetti «deboli» di un mercato del lavoro ormai «globalizzato»: per i giovani, che sono i più coinvolti da forme di lavoro discontinuo, vanno previste maggiori opportunità di impiego stabile e migliori prospettive previdenziali; per le donne, una più efficace attuazione dei princìpi di pari opportunità, un'adeguata offerta di servizi per l'infanzia e per la cura degli anziani, mentre, per i lavoratori al di sopra dei 50 anni di età, un maggiore coinvolgimento in programmi di riqualificazione con possibilità concrete di reimpiego.
Questi princìpi si concretizzano, trasversalmente, in diversi interventi, contenuti nel presente disegno di legge, che spaziano dalla sfera della previdenza, al mercato del lavoro, alla competitività e all'inclusione sociale, tematiche queste da affrontare in maniera organica e coerente
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al fine di sfruttare al meglio le sinergie derivanti dal rafforzamento del binomio «crescita ed equità».
Infine, occorre sottolineare il valore aggiunto di tale provvedimento, che risiede nell'ampio e sostanziale ruolo assunto dalla concertazione con le parti sociali nell'individuazione dei problemi da affrontare e delle soluzioni da proporre al Parlamento.
Il capo I reca norme in materia previdenziale.
All'articolo 1 viene eliminato il brusco innalzamento a 60 anni, dal 1o gennaio 2008, dell'età minima prevista, per l'accesso alla pensione di anzianità, dalla precedente legge di riforma del sistema pensionistico (legge 23 agosto 2004, n. 243).
In sostituzione del cosiddetto «scalone» viene previsto un sistema che, da un lato, stabilisce in 58 anni (59 anni per i lavoratori autonomi) l'età minima per la pensione di anzianità, con trentacinque anni di contributi nel 2008, con aumento graduale del requisito anagrafico fino a 61 anni (62 anni per i lavoratori autonomi) dal 1o gennaio 2013 e, dall'altro lato, rende flessibile l'accesso al pensionamento, consentendolo anche al raggiungimento di «quote» date dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva. A decorrere dal mese di luglio 2009, quindi, sarà possibile andare in pensione al conseguimento di «quota 95» («quota 96» per i lavoratori autonomi), con un graduale innalzamento fino a «quota 97» («quota 98» per i lavoratori autonomi) a decorrere dall'anno 2013.
Peraltro, qualora, sulla base di specifica verifica da effettuare entro il 30 settembre 2012, le predette modifiche complessive ai requisiti di accesso al pensionamento di anzianità producano effetti finanziari tali da assicurare i risparmi programmati con riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento indicati a regime dall'anno 2013, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2012, potrà essere stabilito il differimento della decorrenza dei requisiti anagrafici previsti dal 1o gennaio 2013.
È comunque confermata la possibilità di accedere al pensionamento, a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni.
È inoltre disposto che le disposizioni in materia di pensionamento di anzianità vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 243 del 2004 continuano ad applicarsi ai lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria prima del 20 luglio 2007 e ad un numero massimo di 5.000 lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 15 luglio 2007.
Il diritto a conseguire il pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti è anche previsto per i lavoratori dipendenti impegnati, al momento del pensionamento, in lavori o attività particolarmente faticosi o pesanti.
Su tale materia, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi. I princìpi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà ispirarsi nell'adozione dei decreti sono:
inclusione tra i lavoratori usuranti degli addetti alle lavorazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999; dei lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; degli addetti alla cosiddetta «linea catena»; dei conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;
previsione di requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti con un requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermo restando il requisito minimo di anzianità contributiva di trentacinque anni;
previsione del requisito dello svolgimento dell'attività usurante, nel periodo
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transitorio, per un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa e, a regime, per un periodo pari ad almeno la metà della vita lavorativa;
precisa definizione della documentazione e degli elementi di prova attestanti l'esistenza dei requisiti richiesti e disciplina del relativo procedimento accertativo.
Conformemente a quanto previsto nel Protocollo del 23 luglio 2007, l'adozione dei decreti legislativi seguirà la conclusione dei lavori della specifica Commissione appositamente costituita da Governo e parti sociali allo scopo di approfondire e definire tale problematica.
Al comma 4 è prevista la ridefinizione a regime, da effettuare entro il 2011, previa verifica del rispetto del principio della compensazione finanziaria, della disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con quaranta anni di contribuzione ovvero al pensionamento di vecchiaia. Nel frattempo, viene transitoriamente introdotta una nuova disciplina delle decorrenze valida per i soggetti che accedono alle citate forme di pensionamento anticipato entro il 31 dicembre 2011, basato sulla creazione di quattro «finestre di uscita» annuali.
Infine, al comma 5 è prevista la delega al Governo relativa all'armonizzazione dei regimi pensionistici con requisiti di accesso al trattamento pensionistico diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media del pensionamento.
L'articolo 2 detta disposizioni in materia di razionalizzazione del sistema degli enti di previdenza, con l'intento di migliorare il servizio previdenziale nei confronti del cittadino e di contenere i costi di gestione attraverso l'ottimizzazione delle risorse. In particolare, si dispone che tale finalità venga perseguita mediante la creazione di modelli organizzativi idonei a realizzare sinergie e a conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie. Viene, inoltre, specificato che, in funzione delle economie rinvenienti dall'attuazione di uno specifico piano industriale - stimate in 3,5 miliardi di euro nell'arco del decennio - sarà corrispondentemente rideterminata l'aliquota contributiva riguardante i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che viene elevata di 0,09 punti percentuali a decorrere dal 1o gennaio 2011.
L'articolo 3, in materia di revisione dei coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento pensionistico nel sistema contributivo, prevede l'istituzione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di una Commissione con il compito di proporre, entro il 31 dicembre 2008, modifiche ai criteri di calcolo dei coefficienti medesimi, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e delle procedure europee. Le modifiche proposte dovranno tenere conto: delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che incidono sulla determinazione dei coefficienti medesimi; dell'incidenza dei percorsi lavorativi discontinui, anche al fine di verificare l'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse; del rapporto intercorrente tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività. Infine, tra i compiti della Commissione vi è quello di proporre meccanismi di solidarietà e di garanzia, nonché politiche attive che possano favorire il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento, con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti.
In fase di prima rideterminazione, i nuovi coefficienti di trasformazione sono quelli indicati nella tabella A di cui all'allegato 2 annesso al disegno di legge, che sostituisce la tabella A della legge n. 335 del 1995, con effetto dal 1o gennaio 2010.
All'articolo 4 viene prevista una delega al Governo volta all'introduzione di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati del cosiddetto «Fondo volo» e delle gestioni previdenziali
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confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, al fine di concorrere a finanziare la manovra di modifica dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità e il pensionamento anticipato per gli addetti alle lavorazioni usuranti. In tal modo potrà determinarsi in maniera equa il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo. È, inoltre, specificato, tra i princìpi e criteri direttivi, che il contributo debba essere limitato nell'ammontare e nella durata e proporzionato al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione, conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria.
Per concorrere solidaristicamente al finanziamento degli interventi sulle pensioni di anzianità, all'articolo 5 è previsto il blocco della perequazione automatica, per il solo anno 2008, delle pensioni con importo superiore a otto volte il trattamento minimo INPS.
La norma di cui all'articolo 6 tende ad ancorare il beneficio in favore dei lavoratori esposti all'amianto ad una data certa, ovvero quella di avvio dell'azione di bonifica, con la conseguente fissazione alla medesima data del termine per il godimento del beneficio. In tal modo si interviene sull'attuale normativa in tema di benefìci in favore dei lavoratori esposti all'amianto, normativa che sconta l'assenza di un momento di accertamento conclusivo della situazione di rischio connessa alla suddetta esposizione, con conseguenti ricadute negative sui lavoratori aventi diritto.
L'articolo 7, infine, persegue lo scopo, in attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica, di incrementare, attraverso un aumento una tantum, le indennità dovute dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico. L'incremento avverrà tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Il capo II, comprendente il solo articolo 8, concerne gli interventi in materia di ammortizzatori sociali.
I primi tre commi, in attesa della compiuta attuazione della riforma degli ammortizzatori sociali, delineano alcuni interventi immediati in materia.
Si prevede il miglioramento, nella durata, dell'indennità di disoccupazione ordinaria, elevandola a otto mesi per i lavoratori al di sotto dei 50 anni di età e a dodici mesi per i lavoratori ultracinquantenni. È riconosciuta la contribuzione figurativa piena, ovvero correlata all'ultima retribuzione, con conseguente relativa copertura previdenziale, per l'intero periodo di percezione dei trattamenti di disoccupazione, nel limite massimo delle relative durate legali. Si dispone, inoltre, il miglioramento dell'importo dell'indennità di disoccupazione ordinaria, la cui percentuale di commisurazione viene elevata al 60 per cento dell'ultima retribuzione per i primi sei mesi, al 50 per cento per il settimo e per l'ottavo mese, al 40 per cento per gli altri mesi. Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricola, ordinaria e speciale, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti. Viene rideterminata l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (escluso il settore agricolo), elevandola al 35 per cento per i primi centoventi giorni e al 40 per cento per i giorni successivi, per una durata massima di centottanta giorni; viene disposto l'aumento della perequazione relativa ai tetti delle indennità di mobilità dall'80 per cento al 100 per cento dell'inflazione.
In particolare, viene prevista una delega al Governo per una progressiva riforma degli ammortizzatori sociali, da attuare entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Tra i princìpi e i criteri direttivi della delega si evidenziano: una progressiva armonizzazione degli attuali istituti di disoccupazione ordinaria e di mobilità, con la creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo delle persone disoccupate senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro; una modulazione
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graduale dei diversi trattamenti, nel rispetto delle oggettive differenze esistenti nelle situazioni lavorative; una piena copertura figurativa, basata sulla retribuzione, per tutti i trattamenti, in coerenza con la normativa comunitaria; una progressiva armonizzazione degli strumenti di integrazione salariale con la previsione di una specificità di funzionamento, che tenga conto della diversa natura della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria; una connessione con le politiche attive per il lavoro favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti che hanno difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mondo del lavoro (cosiddette «fasce deboli»); un potenziamento dei servizi per l'impiego al fine di rendere più efficace il collegamento tra l'erogazione dei trattamenti di disoccupazione e i percorsi di formazione e di inserimento lavorativo. A tal fine è previsto anche il coinvolgimento degli enti previdenziali preposti all'erogazione dei trattamenti affinché, attraverso forme di comunicazione informatica, forniscano all'amministrazione vigilante, ovvero il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i dati relativi ai lavoratori beneficiari delle misure di sostegno al reddito.
Il capo III reca norme in materia di mercato del lavoro.
In particolare, l'articolo 9 reca una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino dei servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e all'apprendistato.
Con riferimento ai servizi per l'impiego, al comma 2, vengono specificati i princìpi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega. In particolare si prevede il potenziamento dei sistemi informativi, la promozione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private volta a rafforzare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ferma restando la centralità dei servizi pubblici; la revisione delle procedure amministrative che siano risultate poco efficienti.
In materia di incentivi all'occupazione, volti al conseguimento di un più elevato tasso di «buona» occupazione, sono individuati, tra i princìpi e criteri direttivi ispiratori della delega, in primo luogo, l'incremento dei livelli di occupazione stabile, con particolare riferimento alle donne, ai giovani, ai lavoratori ultra-cinquantenni; la ridefinizione della disciplina del contratto di inserimento, tenuto conto dei princìpi e criteri direttivi di delega prima descritti. Particolare rilievo assume, inoltre, la previsione del complessivo riordino in materia di lavoro part-time, con la finalità di incentivare la promozione di contratti di lavoro con orario giornaliero più elevato, e di agevolare le richieste di trasformazione di rapporti da tempo pieno a tempo parziale provenienti da soggetti, lavoratori o lavoratrici, impegnati in comprovati compiti di cura.
Infine, in materia di riordino dell'apprendistato - strumento cardine di formazione e lavoro - tra i princìpi e criteri direttivi di delega sono indicati il rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva e l'individuazione di standard nazionali di qualità della formazione nonché di meccanismi omogenei di attuazione dell'apprendistato professionalizzante, per garantirne l'uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale. È, inoltre, prevista l'adozione di misure idonee ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.
L'articolo 10 detta disposizioni in materia di occupazione delle persone disabili prevedendo la sostituzione dell'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, recante «Nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili», degli articoli 12 e 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e l'introduzione dell'articolo 12-bis nel corpo della medesima legge n. 68 del 1999, nonché l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30».
In particolare, la sostituzione dell'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, relativo all'attribuzione dell'assegno mensile agli invalidi civili che non svolgono attività lavorativa, è diretta a semplificarne
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la procedura di erogazione. È prevista, infatti, la sostituzione della certificazione rilasciata dai centri per l'impiego con la sola autocertificazione di non svolgimento di attività lavorativa; conseguentemente è prevista l'abrogazione dell'articolo 1, comma 249, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che aveva introdotto l'obbligo di iscrizione di tali soggetti nelle liste speciali del collocamento obbligatorio.
Il nuovo articolo 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, rubricato «Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative», prevede, tra l'altro, ferme restando la ratio e le modalità operative dell'articolo 12 vigente, concernente la stipula di convenzioni con cooperative sociali e liberi professionisti disabili per l'inserimento lavorativo di persone disabili, l'ampliamento della platea dei soggetti ospitanti, ovvero di coloro presso i quali il lavoratore disabile può essere inserito temporaneamente a fini formativi, ricomprendendovi anche le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155 del 2006, nonché i datori di lavoro privati non soggetti agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68 del 1999.
È altresì prevista l'introduzione, nel corpo della stessa legge n. 68 del 1999, dell'articolo 12-bis recante «Convenzione di inserimento lavorativo». Tale articolo individua un meccanismo diretto ad agevolare l'assunzione di persone disabili con particolari difficoltà di inserimento lavorativo. A tal fine, si prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra centri per l'impiego, datori di lavoro tenuti all'obbligo di assunzione di persone disabili (soggetti conferenti) e soggetti destinatari (cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155 del 2006 e datori di lavoro non soggetti all'obbligo di assunzione). È prevista, inoltre, la sostituzione dell'articolo 13 della medesima legge n. 68 del 1999, con un nuovo articolo rubricato «Incentivi alle assunzioni». Tale articolo prevede la concessione, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, di un contributo all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili, a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. In particolare, si dispone, a beneficio del datore di lavoro che assume, un contributo il cui importo varia da un massimo del 60 per cento a un minimo del 25 per cento del costo salariale, in considerazione dell'effettiva percentuale di riduzione della capacità lavorativa del soggetto disabile assunto.
Infine, si prevede, contestualmente all'entrata in vigore della legge, l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003 in materia di «Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati».
L'articolo 11 reca modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, attuativo della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro UNICE, CEEP e CES, sul lavoro a tempo determinato.
Si prevede, in particolare, che, nel caso in cui, per effetto della successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e di rinnovi, il rapporto di lavoro divenga a tempo indeterminato. A tale regola può derogarsi per una sola volta a condizione che il nuovo contratto a termine sia stipulato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato; in caso di mancato rispetto della descritta procedura, il nuovo contratto si considererà a tempo indeterminato.
Tali regole, peraltro, non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Viene, poi, previsto che il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti
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a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, abbia diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine nonché che identico diritto lo abbia il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. In entrambi i casi, il diritto di precedenza potrà essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro, rispettivamente, sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estinguerà entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In via transitoria, al fine di consentire un graduale e adeguato inserimento della nuova disciplina, viene disposto che i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della legge continuino fino al termine previsto dal contratto e che il periodo di lavoro già effettuato alla medesima data si computi, insieme ai periodi successivi di attività, ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al nuovo comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 368 del 2001, decorsi quindici mesi da tale data.
L'articolo 12, in materia di lavoro a tempo parziale, reca modifiche alla disciplina dettata per tale istituto dal decreto legislativo n. 61 del 2000, come modificato dal decreto legislativo n. 276 del 2003.
In particolare, sono introdotte modifiche all'articolo 3, comma 7, del predetto decreto legislativo, nel senso di attribuire alla contrattazione collettiva la facoltà di stabilire le clausole flessibili relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa. Altra significativa modifica è recata dal comma 9 del medesimo articolo 3, laddove si prevede, comunque, per i soggetti impegnati in attività di cura, la necessità di un accordo individuale nel caso di un'eventuale variazione della collocazione temporale della prestazione stessa in conformità a quanto disposto dai contratti collettivi.
È, inoltre, previsto il diritto di precedenza, per il lavoratore che abbia trasformato il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale, in caso di assunzioni a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni.
L'articolo 13 reca l'abrogazione delle norme previste dal decreto legislativo n. 276 del 2003 concernenti il lavoro intermittente o a chiamata (articoli da 33 a 40).
L'articolo 14 reca interventi per il settore dell'edilizia, attraverso la sostituzione del comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995, recante disposizioni in materia di retribuzione minima imponibile nel settore edile.
In particolare, la modifica proposta ha la finalità di rendere certa, nel settore dell'edilizia, l'agevolazione contributiva concessa ai sensi della normativa vigente, in quanto viene stabilito che, pur in assenza dell'emanazione del decreto annuale di conferma o di rideterminazione della riduzione stessa, rimangono vigenti le riduzioni già previste nell'anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali. In tal modo si vuole rendere strutturale l'agevolazione contributiva per il settore.
Si prevede, inoltre, che, in funzione antielusiva delle regole e delle disposizioni lavoristiche, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il datore di lavoro, nel settore edile, comunichi all'INPS l'orario di lavoro stabilito.
Infine, si prevede che le imprese operanti nel settore edile - in considerazione della particolare tipologia di attività - siano esentate dall'osservanza dell'obbligo di assunzione di soggetti disabili, ai sensi della legge n. 68 del 1999, per quanto concerne il personale da adibire ad attività di cantiere e per i lavoratori addetti al trasporto.
Al capo IV sono dettate le norme in materia di mercato agricolo.
In particolare, l'articolo 15 prevede la riforma della normativa in materia di disoccupazione agricola, disponendo, per gli operai agricoli a tempo determinato ed equiparati, che l'importo giornaliero dell'indennità
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ordinaria di disoccupazione, fissato nella misura del 40 per cento della retribuzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389 del 1989, venga corrisposto per il numero di giornate di iscrizione nei relativi elenchi nominativi. È inoltre previsto che ai fini del raggiungimento del requisito annuo di 270 contributi giornalieri, necessario per poter accedere alle prestazioni pensionistiche, l'INPS detragga dall'importo dell'indennità di disoccupazione, quale contributo di solidarietà, una somma pari al 9 per cento della medesima per ogni giornata indennizzata sino ad un massimo di 150 giornate.
Il successivo articolo 16 prevede incentivi per nuove assunzioni in agricoltura, disponendo, in via sperimentale, per l'anno 2008, l'attribuzione, ai datori di lavoro agricoli, di un credito d'imposta complessivo per ciascuna giornata di lavoro ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente.
L'articolo 17 reca disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, prevedendo, in chiave di incentivazione per il settore agricolo interessato da un'alta percentuale di infortuni sul lavoro, una riduzione dei contributi dovuti all'INAIL, in misura non superiore al 20 per cento, per quelle imprese, operanti da almeno due anni, «virtuose», in quanto risultino in regola con tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, e che non abbiano registrato infortuni nel biennio antecedente alla richiesta del beneficio di che trattasi.
L'articolo 18 prevede la destinazione di parte dell'aliquota contributiva per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per il finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.
L'articolo 19 reca disposizioni in materia di riordino delle provvidenze in caso di calamità naturali, attraverso la sostituzione del comma 6 dell'articolo 21 della legge n. 223 del 1991.
L'articolo 20, infine, dispone in materia di compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria.
Il capo V reca norme in materia di competitività.
In particolare, l'articolo 21, prevedendo l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, in materia di regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello, detta una nuova disciplina volta a realizzare una riduzione del costo del lavoro al fine di sostenere la competitività e di migliorare la retribuzione di premio di risultato, rendendola peraltro interamente pensionabile.
Viene, quindi, prevista, l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, con una dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Si prevede, inoltre, che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verranno stabilite le modalità di attuazione dello sgravio, con particolare riguardo al monitoraggio degli accordi, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. È quindi prevista l'istituzione di un Osservatorio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, cui partecipano le parti sociali, con il compito di monitorare l'andamento degli accordi di produttività agevolati e la coerenza dell'attuazione della normativa con gli obiettivi definiti nel Protocollo del 23 luglio 2007 nonché le caratteristiche della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale.
Le agevolazioni in esame verranno applicate per il triennio 2008-2010 e saranno confermate in esito alla citata valutazione, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica. A tal fine, come si è detto, si prevede uno specifico incremento del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
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Le norme che si intende abrogare con le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 21, ovvero l'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e l'articolo 27, comma 4, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, prevedono l'esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, e dunque dalla «pensionabilità», degli emolumenti erogati a titolo di premio di risultato. Con le modifiche normative proposte la retribuzione erogata a titolo di premio di risultato sarà, pertanto, interamente imponibile ai fini previdenziali e, dunque, pensionabile.
La disposizione di cui all'articolo 22 è volta alla detassazione di una quota delle risorse contrattate per i premi di risultato. A tale scopo si prevede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, per l'anno 2008, la deducibilità ai fini fiscali ovvero la detassazione delle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello, di cui al precedente articolo 21, entro il limite complessivo di 150 milioni di euro, per il medesimo anno.
L'articolo 23, al fine di realizzare una riduzione del costo del lavoro e di sostenere la competitività, reca l'abrogazione dell'articolo 2, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, prevedendo l'abolizione della contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario.
Il capo VI reca misure in favore dei giovani.
In particolare, all'articolo 24 sono previste delle misure a sostegno del reddito e dell'occupazione, volte, attraverso l'istituzione di Fondi di rotazione, a consentire ai giovani, di età inferiore ai 25 anni ovvero ai 29 anni se laureati, l'accesso al credito in modo da poter fronteggiare i momenti di difficoltà scaturenti dalla discontinuità dell'attività lavorativa prestata. I Fondi in questione, ovvero il Fondo credito per il sostegno dell'attività intermittente dei lavori parasubordinati, il Fondo microcredito per il sostegno all'attività dei giovani e in particolare delle donne, il Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, sono alimentati da un finanziamento non ricorrente, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2008.
Il successivo articolo 25 detta disposizioni a sostegno dei giovani ricercatori universitari prevedendo un incremento di 8 milioni di euro del fondo di finanziamento delle università statali ed enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.
L'articolo 26 reca disposizioni in materia di totalizzazione dei contributi assicurativi e di riscatto della laurea ai fini pensionistici, volte a rendere più facile e conveniente il riscatto della durata dei corsi universitari.
Con riguardo alla totalizzazione, si intende compiere un altro passo in direzione di una piena utilizzabilità, ai fini pensionistici, di tutti i periodi contributivi maturati nel corso della vita lavorativa. A modifica del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, concernente norme in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, viene pertanto ridotto da sei anni a tre anni la durata minima degli «spezzoni» contributivi da poter sommare agli altri al fine della liquidazione di un'unica pensione e viene consentita la possibilità di totalizzare periodi assicurativi anche ai soggetti che abbiano maturato già autonomamente il diritto al trattamento previdenziale.
Per quanto concerne il riscatto della laurea, attraverso le modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, si prevede, per i periodi per i quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo, che il contributo da riscattare possa essere versato ai regimi previdenziali di appartenenza in un'unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
La facoltà di riscatto è ammessa, inoltre, anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, con versamento all'INPS di un contributo pari, per ogni anno da riscattare, al livello
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minimo imponibile annuo previsto per le gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato ovvero detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso. I periodi riscattati diventano utili ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione.
L'articolo 27 dispone in materia di aumento delle aliquote contributive e di computo per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS. Proseguendo sulla scia dell'intervento già attuato con il comma 770 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), nell'intento di rafforzare la posizione pensionistica dei lavoratori parasubordinati, vengono ulteriormente elevate le aliquote contributive e di computo delle prestazioni per i soggetti iscritti alla predetta gestione.
In particolare, l'aliquota contributiva e di computo per gli iscritti che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, attualmente fissata al 23 per cento, è aumentata gradualmente, a decorrere dall'anno 2008, di un punto percentuale l'anno, fino a raggiungere il 26 per cento a decorrere dall'anno 2010. Per i soggetti iscritti anche ad altre gestioni l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota di computo sono invece stabilite in misura pari al 17 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2008 (attualmente è del 16 per cento).
È inserita una norma che impegna l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della gestione separata dell'INPS, modificando conformemente la struttura di contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima.
Il capo VII detta norme in materia di occupazione femminile.
In particolare, l'articolo 28, al fine di sistematizzare la materia e di conferire organicità alle relative disposizioni, prevede una delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riordino della normativa in materia di occupazione femminile, disciplina oggi frammentata all'interno di diversi provvedimenti normativi. Tra i princìpi e criteri direttivi di delega rientra anche il rafforzamento dei diversi livelli di governo con riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti.
Con l'articolo 29, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sono modificate, per l'anno 2008, le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, concernenti l'indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni dovute ad eventi transitori, in modo tale da calibrarle rispetto a particolari e anomale fattispecie venutesi a creare nell'attuale tessuto produttivo.
L'articolo 30 è finalizzato a fornire una prima risposta alle esigenze occupazionali del settore portuale, in particolare attraverso modifiche alla disciplina in materia di fornitura del lavoro portuale temporaneo. Si prevede, per l'anno 2008, l'erogazione, per i lavoratori del settore, di un'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro pari ad un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalla normativa vigente, nonché della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare. La copertura per tali indennità è prevista nell'ambito delle risorse destinate, per l'anno 2008, agli strumenti per il sostegno al reddito dei lavoratori e, in particolare, agli ammortizzatori sociali in deroga.
Il capo IX reca le norme finali.
In particolare, si prevede, all'articolo 31, la procedura per l'emanazione dei decreti legislativi adottati ai sensi delle deleghe conferite dalla legge e, infine, all'articolo 32, la norma di copertura finanziaria.